Tratto da: http://www.ufficiobrevetti.it/copyright/copyright_home.htm

Il copyright

La legge sul diritto d'autore, impropriamente conosciuta come "copyright", consente di proteggere dal plagio diverse categorie di opere creative, in particolare le opere letterarie, musicali, cinematografiche, i disegni, le fotografie ed i programmi per computer. Ciò che si protegge non è l'idea in sé di fornire un certo servizio o di realizzare una certa opera, ma il modo in cui essa si esprime, la sua forma di attuazione tangibile.

Titolare dei diritti sull’opera dell’ingegno è solitamente il creatore, ossia l’autore o il coautore, ma nel caso di opera realizzata in adempimento di un contratto di lavoro subordinato o su commissione, l’autore è titolare dei soli diritti morali, mentre i diritti patrimoniali spettano al datore di lavoro. Il diritto morale di essere riconosciuto autore dell’opera è inalienabile, irrinunciabile ed imprescrittibile. I diritti di utilizzazione economica sono, invece, trasferibili ed in virtù dell’art. 25 l.a., durano per tutta la vita dell’autore e per settanta anni dopo la sua morte.

Il diritto d’autore si acquista originariamente per il solo fatto della creazione dell’opera, senza che sia necessario alcun tipo di adempimento amministrativo, sia esso il deposito o la registrazione, come avviene, invece in materia di brevetti e marchi. Tuttavia depositare un'opera presso gli uffici competenti presenta l'indubbio vantaggio di fornire all'autore prova certa della paternità e della data di creazione di un determinato lavoro. Inoltre il deposito alla SIAE è indispensabile, in certi casi, per potere esercitare i diritti connessi.

Un autore acquista sulla propria opera il diritto esclusivo di riproduzione, di esecuzione, di diffusione, di distribuzione, di noleggio, di prestito, di elaborazione e trasformazione, che può eventualmente cedere, in tutto o in parte, ad altri facendosi ricompensare per questo.
In Italia si possono effettuare diversi tipi di deposito dell'opera a seconda della natura della stessa. In linea di massima, si distingue il deposito di opera inedita, che si effettua, prima della pubblicazione dell'opera, alla SIAE sezione opere inedite, e quello di opera pubblicata che invece si effettua presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Presso la SIAE si trova anche il Registro pubblico del software.
Normativa: Legge 22.04.1941 n. 633
Convenzione di Berna

La tutela del sito web

Il sito internet può essere definito come un luogo “virtuale” all’interno della quale possono essere inseriti i contenuti più diversi, a seconda del tipo di rapporto che il titolare vuole instaurare con gli utenti. Si possono avere siti informativi, in cui sono presenti principalmente testi, siti illustrativi, in cui vengono presentate anche fotografie, siti commerciali o di altro tipo.
L’autore del sito internet gode della tutela prevista dalla legge sul diritto d’autore su ogni singola parte che compone il sito, sia essa un testo, un’immagine, una musica, un filmato o una foto, in quanto l’art. 1 l.a. prevede che “Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell’ingegno di carattere creativo (...) qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”.


Tratto da: http://www.studiolegale-online.net/diritto_informatica_09.php

Come viene tutelato il diritto d'autore su Internet?

Tutte le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o l'espressione, formano oggetto del diritto d'autore (art. 2575 c.c.).

Il diritto d'autore si acquista originariamente con la creazione dell'opera (tranne i casi specifici in cui questa creazione sia avvenuta nell'ambito di un contratto di prestazione d'opera), quindi l'opera appartiene, come primo titolare, a chi ne è l'autore (art. 2576 c.c.). [...]

Testi, scritti, articoli, e-mail - Ogni forma di testo, anche breve, è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore e non può essere copiata, riprodotta (anche in altri formati o su supporti diversi), né tantomeno è possibile appropriarsi della sua paternità. L'unica eccezione prevista dalla legge (art. 70 l. 633/41) è quella di consentire il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o parti di opere letterarie (ma non l'intera opera, o una parte compiuta di essa) a scopo di studio, discussione, documentazione o insegnamento, purché vengano citati l'autore e la fonte, e non si agisca a scopo di lucro, sempre che tali citazioni non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera stessa. Solo in questa particolare ipotesi si può agire senza il consenso dell'autore.

Qualsiasi testo originale, che abbia il carattere minimo di creatività è dunque protetto di diritto, senza bisogno di particolari adempimenti o avvertenze, pure se espresso in forma orale (ad es. la fonoregistrazione di un'opera di teatro). [...]

Programmi informatici, software, codici, layout - Come per le altre opere dell'ingegno anche la produzione di software e codici informatici è tutelata dal diritto d'autore.[...]

La violazione delle norme sul diritto d'autore comporta sanzioni anche penali e di particolare gravità, soprattutto se chi utilizza illegittimamente l'opera altrui lo fa con fini di lucro.

In conclusione, ogni opera dell'ingegno presente su Internet appartiene al proprio autore e non è possibile copiarla o beneficiarne in alcun modo senza il consenso esplicito dello stesso autore, che ne autorizzi - magari regolamentandolo - l'utilizzo. L'indicazione del copyright che si trova in molti siti (completa di nome dell'autore o del titolare dei diritti economici, nonché della data) rafforza e rende esplicita la protezione dell'opera, ma anche in mancanza non ci si deve sentire autorizzati a copiare o riprodurre parti delle opere che si trovano sulla rete, considerato pure che, per individuare chi copia, basta un semplice motore di ricerca.